Requisiti prestazionali degli edifici
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9. L’accesso agli atti di fabbrica sono necessari per la dichiarazione di conformità urbanistico catastale, per atti di compravendita o pratiche Superbonus 110 %?

Risposta a cura di gruppo di esperti

L’art. 49, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) prevede che "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”. 

Il legislatore, con l’obiettivo di semplificare la procedura del Superbonus 110%, ha integrato l’articolo 119 della Legge 77/2020 introducendo l’articolo 13-ter (Legge 126/2020 di conversione del DL 104/2020) che riporta quanto segue: “13 -ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.”

Pertanto il beneficio fiscale del Superbonus potrebbe essere precluso al soggetto richiedente, motivo per cui tale fase riveste un carattere di estrema urgenza.

Come riportato nelle FAQ del MEF (Versione III aggiornata al 24 novembre 2020 del Ministero delle Finanze) il certificato di conformità urbanistica consente di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio, attestando la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. 

Per gli immobili per i quali è stato acquisito un titolo edilizio abilitativo è necessario effettuare un accesso agli atti con l’obiettivo di visionare la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. 

Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo, il Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 9 bis del D.P.R. 380/2001, stabilendo che lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

Aggiornato al 16/03/2021 

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.