Comunicazioni (inizio/fine lavori, variazioni)
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7. In relazione all’articolo 34 bis del DPR 380/2001 le “tolleranze costruttive” possono essere applicate in fase cantieristica o a titoli edilizi conclusi di fine lavori?

Risposta a cura di gruppo di esperti

Il comma 1 dell’articolo 34 bis del DPR n. 380/2001 regolamenta in via generale le tolleranze comprese nel 2% dei parametri ivi descritti, tolleranze che possono essere riscontrate sia in corso d’opera che in epoca successiva alla fine dei lavori.

Il secondo comma del medesimo articolo si riferisce esclusivamente ad ipotesi di non corrispondenza tra l’esistente e l’autorizzato rilevate in epoca successiva all’ultimazione dei lavori e non rientranti nei casi del comma 1; si tratta quindi di tolleranze differenti da quelle del primo comma .

Il terzo comma è invece una disposizione di tipo procedurale che sostanzialmente fa venire meno la necessità della presentazione di un accertamento di conformità in caso di piccole discordanze, prevedendo comunque un meccanismo per il quale il Comune e/o l’acquirente siano in grado di avere piena contezza delle discordanze stesse.  

In conclusione, per titolo in corso di cui non sia stata presentata la fine lavori, se le differenze riscontrate rientrano all’interno dei limiti descritti dall’art. 34bis .comma 1, non occorre presentare nulla.

Se rientranti nei commi 1 e 2 del medesimo art 34bis del DPR 380/01, per opere concluse si applica il comma 3: "Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali."

 

Aggiornato al 12/02/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.