Parcelle, contratti e diritto civile

In quali casi il lavoro libero professionale è assimilabile al lavoro subordinato?

Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work

Ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato come di un rapporto di lavoro autonomo. Per distinguere i due tipi di rapporto, come precisato dalla Corte di Cassazione, “l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. In estrema sintesi, può dirsi che elemento indefettibile per la declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è la presenza, in capo al lavoratore, di un vincolo di natura personale che si estrinseca nel concreto assoggettamento alle decisioni e alle direttive specifiche del datore in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione, nonché al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore. Va tuttavia aggiunto che, nell’attuale mondo del lavoro in cui la prestazione dei dipendenti viene resa spesso al di fuori dei locali aziendali (smart working), il confine tra lavoratori subordinati e autonomi è ancor più labile, sicché – oltre a dover evitare di esercitare in modo assiduo il potere eterodirettivo nei confronti del collaboratore – è anche importante concedere ampie libertà in termini di orari e luoghi di lavoro.

 

 Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano