Parcelle, contratti e diritto civile

In che misura un collaboratore è responsabile dei danni causati allo studio professionale generati della propria prestazione professionale?

Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work

Il collaboratore risponde di eventuali danni causati allo studio professionale secondo i normali canoni civilistici. Nello specifico, l’art. 2236 Codice Civile (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2236&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=284&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=2236.,dolo%20o%20di%20colpa%20grave ) prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Se, invece, la prestazione non implica soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, si applica l’art. 1218 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1218&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=151&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1218)-,Art.,causa%20a%20lui%20non%20imputabile) c.c., secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

 

 Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano