Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work
Il collaboratore risponde di eventuali danni causati allo studio professionale secondo i normali canoni civilistici. Nello specifico, l’art. 2236 Codice Civile (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2236&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=284&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=2236.,dolo%20o%20di%20colpa%20grave ) prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Se, invece, la prestazione non implica soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, si applica l’art. 1218 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1218&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=151&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1218)-,Art.,causa%20a%20lui%20non%20imputabile) c.c., secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. FAIR WORK: INDIRIZZI E CHIARIMENTI 22 È necessaria un’assicurazione professionale anche se il professionista risulta solo come collaboratore e non firma i progetti? Se si, quale tipo di assicurazione è necessaria? Secondo l’art. 34 del Codice Deontologico “Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale”. Se l’assicurazione dello studio professionale non copre l’operato anche del collaboratore, quest’ultimo deve munirsi di autonoma assicurazione che copra eventuali danni cagionati allo studio, a prescindere dall’apposizione della propria firma in calce ai progetti. Come detto, il professionista risponde di eventuali danni nei confronti dello studio secondo le ordinarie regole civilistiche, con la conseguenza che – in caso di inadempimento contrattuale – potrà essere chiamato a risarcire il danno in favore dello studio committente.
Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano