Risposta a cura di team di esperti
In caso di condono la concessione in sanatoria è accompagnata da “Certificato di Agibilità speciale “ che legittima come abitabili lo stato dei luoghi.
In Comune di Milano, gli interventi successivi, ancorché non rispettino integralmente le norme per impossibilità oggettive, possono comunque essere eseguiti in applicazione dell’articolo 46 del Regolamento Edilizio rubricato “INTERVENTI EDILIZI IN DEROGA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO”.
Lo stesso regolamento prevede poi all’art. 85 che, in caso di interventi sull’esistente, le disposizioni contenute nel Titolo II non sono vincolanti, “... qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente.”
Inoltre, il Capo I - recupero abitativo dei sottotetti esistenti- Art. 68 e seg. LRL 12/05 non prescrive, quale presupposto per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, la mancanza di agibilità, pertanto, qualora ne ricorrano i requisiti, si ritiene possibile la applicazione della norma con relativo recupero.
Ciò premesso non si comprende in base a quali ragioni e soprattutto in base a quale norma, un’unità condonata non potrebbe essere oggetto di successivi interventi edilizi che ne consentano il mantenimento e la conservazione.
Se una norma di tale contenuto vi fosse, comunque, sarebbe di assai dubbia legittimità costituzionale in quanto andrebbe ad incidere direttamente sulla possibilità di tutela e mantenimento della proprietà privata, che costituisce un diritto garantito dalla nostra Carta Costituzionale.
Aggiornato al 07/10/2021
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