Risposta a cura di Gruppo di esperti
Le disposizioni che governano la CILA non contengono alcuna specifica disciplina per quanto attiene ad eventuali varianti rispetto al progetto iniziale.
A fronte di quanto sopra sul sito del Comune di Milano sono state fornite le seguenti indicazioni:
“La CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata come disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016 non prevede espressamente la variante.
Tuttavia, qualora in corso di esecuzione delle opere progettate con CILA, si intendano apportare modifiche progettuali la cui qualifica rientri tra quelle contemplate dallo stesso regime, ci si potrà avvalere dell’opzione intervento in modifica dei lavori di cui alla CILA comunicata in data con prot. prevista al punto C4 della sezione C (qualificazione dell’intervento) del Modulo Unico Titolare della modulistica Regionale unificata, includendo sempre nelle planimetrie, la rappresentazione dello stato “ante operam” che rappresenta lo stato di fatto della CILA originaria, oltre ai consueti stati di progetto e sovrapposizione rispetto alla prima progettazione.
I termini triennali per la presentazione della fine lavori decorrono dalla data di protocollazione della CILA originaria.”
Aggiornato al 29/11/2024
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.