Risposta a cura di team di esperti
L’articolo 52 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 prevede che “I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune”, specificando poi che “Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali”.
Nella specie, assumendo che l’unità immobiliare non sia vincolata o comunque non abbia limitazioni di utilizzo, che la destinazione residenziale sia ammessa dal PGT e che il cambio d’uso avvenga senza l’esecuzione di opere edilizie, il mutamento di destinazione d’uso potrà essere effettuato mediante semplice comunicazione al comune, alla quale seguirà la conseguente modifica catastale.
La modifica del cambio d’uso non accompagnata da opere edilizie non è soggetta al reperimento di aree a servizi, giusto il disposto dell’articolo 51.2 della citata Legge Regionale n. 12/2005.
Aggiornato al 08/06/2021
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