Mutamenti di destinazione d'uso
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8. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie presuppone un aggiornamento catastale ed è soggetto a monetizzazione degli standard?

 

Risposta a cura di team di esperti

L’articolo 52 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 prevede che “I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune”, specificando poi che “Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali”.

Nella specie, assumendo che l’unità immobiliare non sia vincolata o comunque non abbia limitazioni di utilizzo, che la destinazione residenziale sia ammessa dal PGT e che il cambio d’uso avvenga senza l’esecuzione di opere edilizie, il mutamento di destinazione d’uso potrà essere effettuato mediante semplice comunicazione al comune, alla quale seguirà la conseguente modifica catastale.

La modifica del cambio d’uso non accompagnata da opere edilizie non è soggetta al reperimento di aree a servizi, giusto il disposto dell’articolo 51.2 della citata Legge Regionale n. 12/2005.

 

Aggiornato al 08/06/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.