Parcelle, contratti e diritto civile

Il diritto d’autore sull’opera appartiene esclusivamente allo studio o anche al collaboratore?

Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work

Il collaboratore deve mantenere riservatezza in ordine al know how, ai progetti, ai lavori svolti durante il rapporto di collaborazione con lo Studio, anche nell’interesse della stessa clientela. Nei contratti è possibile inserire clausole che prevedano specifiche penali.

Al contempo, per consentire al collaboratore di poter valorizzare i progetti seguiti nel corso della collaborazione con lo Studio professionale, lo Studio potrebbe rilasciare un attestato con l’elenco dei progetti medesimi.

Le parti possono liberamente pattuire un compenso a parte per le invenzioni. In linea di massima, però, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 81/2017, (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg) “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

 

Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano