Parcelle, contratti e diritto civile

Dopo la predisposizione di un progetto edilizio, che ottiene le autorizzazioni di legge, viene ceduta l'iniziativa a un terzo proprietario, quest'ultimo deve avere il benestare dell'architetto?

Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori 

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L'architetto, nel momento in cui crea il progetto (a maggior ragione se non è un progetto banale ma presenti intrinseche caratteristiche di complessità e originalità), è titolare del diritto morale d'autore, che non può mai essere rinunciato. Ovvero acquista, per il solo fatto di aver realizzato il progetto, il diritto di esserne considerato l'autore, anche in ogni occasione e mezzo di informativa e comunicazione inerente il progetto stesso.

L'architetto ha anche ovviamente diritto a essere compensato per l'opera professionale prestata al riguardo. Tale previsione va però contemperata con la regola generale posta dall'art. 2237 del codice civile, che stabilisce che il cliente può sempre recedere dal contratto anticipatamente, rimborsando le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso.

Ne deriva che il terzo proprietario, a maggior ragione ove non sia stato preso a monte un preciso accordo che dovrebbe coinvolgere l'architetto, il precedente proprietario e il nuovo, può non accettare di far seguire la direzione lavori del progetto al medesimo architetto che quel progetto ha elaborato. Resta fermo, però, che l'architetto ha diritto di ottenere di essere considerato l'autore morale del progetto, e dunque di essere citato in ogni comunicazione che faccia riferimento all'autore del progetto. Così come, entro certi limiti, ha diritto di opporsi al fatto che il suo progetto sia "snaturato" (in tal caso, ove il progetto venga realizzato in modo del tutto difforme, ha l'antitetico diritto e interesse di non esserne considerato l'autore per quanto, appunto, il progetto non appaia più riconducibile alla sua idea progettuale).

Il diritto, però, del nuovo proprietario di far continuare o attuare il progetto da terzi trova limite nel fatto che quel progetto va realizzato proprio per quel luogo e quella iniziativa immobiliare per cui il progetto è stato concepito. Il nuovo proprietario (così come il precedente proprietario) non acquisisce infatti il diritto di realizzare copie di quel progetto in altri luoghi e per altre iniziative immobiliari, a meno che l'architetto non gli conceda il diritto di sfruttamento economico della sua opera di ingegno per la realizzazione di esso in modo seriale (fattispecie rara, che si prospetta nel caso di progetto dotato di particolare originalità e funzionalità che il committente intendesse replicare in più copie e luoghi).

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Aggiornato al 25/05/2020