Fisco

Da quando l’architetto deve utilizzare i nuovi codici ATECO?

Risposta a cura di  Consulenti e Collaboratori  

Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore i nuovi codici ATECO che classificano le attività economiche. La nuova nomenclatura, di fatto, deve essere adottata dalle imprese e dai professionisti a decorrere dal 1° aprile 2025.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti, non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa (ad esempio, il nuovo codice dovrà essere indicato nel frontespizio della dichiarazione dei Redditi, con conseguente impatto anche ai fini ISA).

Ai fini fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come previsto con la Risoluzione n.262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR n.633/1972.

Il precedente codice ATECO 71.11.00 “Attività degli studi di architettura”, con la nuova classificazione ATECO 2025, è stato suddiviso nei seguenti codici da utilizzare dal 1° aprile 2025:

  • 11.01Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici” (sono escluse le seguenti attività: scavi archeologici, cfr. 72.20.01);
  • 11.09Attività di architettura n.c.a.

o   attività di consulenza in campo architettonico: § progettazione di edifici e stesura dei relativi progetti (progettazione architettonica) § pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio (architettura ambientale) o   attività di architettura di supporto alla conservazione e al restauro di beni del patrimonio culturale;o   architettura di interni cioè attività di riprogettazione della struttura e della disposizione interna di un edificio. 

 

Aggiornato al 04/04/2025