Prevenzione e Sicurezza Antincendio

Cosa si intende per G.S.A (Gestione della Sicurezza Antincendio) art. 9 bis del D.M. 06.05.2019?

Risposta a cura di Gruppo di lavoro Prevenzione Incendi

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05.02.2019 è stata pubblicata la regola tecnica D.M. 25 gennaio 2019 che integra il Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246 recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“. La norma è entrata in vigore il 06.05.2019.

Il decreto introduce anche nei condomini il G.S.A., definito come “insieme delle misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza”.

Il Responsabile dell’Attività per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 (ricompresi nel punto P.1, P.2 e P.3 del D.M. 25.01.2019) dovrà organizzare la G.S.A. (Gestione Sicurezza Antincendio) e provvedere quindi a predisporre la pianificazione d'emergenza, informare gli occupanti sia sulle misure preventive da osservare che sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio, rispettare obblighi relativi ai dispositivi, alle attrezzature, ai cartelli informativi, ecc.

La G.S.A. deve essere quindi definita attraverso uno specifico documento organizzativo gestionale, da sottoporre alle verifiche periodiche da parte degli Organi Competenti e che deve verificare anche il professionista antincendio.

Si rammenta che, il termine ultimo per l'adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza sarà maggio 2020.

 

 

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Aggiornato al 01/12/2019