Risposta a cura di gruppo di esperti
La norma non risulta impedisca si avere maggiore aerazione ed illuminazione, impedisce solo di prevedere modifiche dell’altezza di colmo e di gronda o della linea di pendenza delle falde che possano portare ad un’altezza media ponderale superiore a quella di 2,40 mt che, secondo la giurisprudenza del TAR, costituisce al contempo un limite minimo e massimo.
Infatti ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 12/2005 “Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6”, ovvero quelli relativi all’altezza media ponderale.
Aggiornato al 16/03/2021
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