MI- Impatto paesistico

3. Cambio uso in fabbricato esistente non percepibile dalla pubblica via e con impatto paesistico sottosoglia, il Comune può chiedere il dossier per l'esame dell'impatto paesistico del progetto?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

In base all’articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico regionale “I progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico e, quindi, possono essere presentati all'amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica di cui all'articolo 35, comma 6”. 

La stessa norma prevede che comunque resta la facoltà di verifica da parte dell'amministrazione competente in merito al giudizio di impatto paesistico fatto dal progettista, il che significa che nulla vieta al tecnico istruttore di inviare comunque il progetto all’esame della Commissione per il Paesaggio. 

Inoltre, si tenga presente che la valutazione dell’impatto non riguarda solo l’aspetto vedutistico ma morfologico, tipologico e simbolico.  Pertanto, la necessità di predisposizione della relativa documentazione è in funzione della portata dell’intervento. 

In merito agli interventi non percepibili dalla pubblica via, si richiama inoltre la sentenza del Consiglio di Stato 28/01/2022, n. 624 con cui il Giudice d’Appello ha collegato la nozione di paesaggio alla fruibilità da parte della popolazione, intesa come collettività indistinta dei cittadini. In particolare, ha affermato l’illegittimità del “provvedimento di diniego, in quanto basato esclusivamente sulla valutazione ostativa della Commissione del Paesaggio espressasi, in base ad una non condivisibile concezione di “paesaggio”, su un elemento architettonico (la conformazione della falda del tetto) estraneo al paesaggio perché prospiciente solo il cortile interno e dunque non percepibile se non da chi abbia titolo particolare all’ingresso nel cortile”.  

 

Aggiornato al 18/04/2024   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.