Risposta a cura di team di esperti
L’articolo 107 recita: comma 1 “Tutte le unità immobiliari attrezzate con Ventilazione Meccanica Controllata (V.M.C.) possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco con aerazione attivata. (…) “ ; comma 2 “Nei bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.”; comma 3 “Nel caso di stabili dotati di V.M.C. (Ventilazione Meccanica Controllata) i requisiti di cui sopra dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche funzionali dell’impianto generale di ventilazione.”.
Ci si riferisce quindi ad “unità immobiliari” o “stabili” dotati di VMC, la cui presenza consente di realizzare bagni ciechi altrimenti non a norma, purché il parametro richiesto al comma 2 venga correttamente dimensionato rispetto all’intero impianto di VMC.
Aggiornato al 15/09/2022
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