Risposta a cura di Regione Lombardia
In merito al quesito di cui all’oggetto, viene in rilievo l’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 e più precisamente il comma 5 che recita: “La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”.
Si precisa che la disposizione testé riportata era già presente, pari pari, nel testo del D.P.R. 380 previgente al D.lgs. n. 222/2016, precisamente all'art. 6, comma 7.
Per come è formulata, non v’è dubbio che la disposizione in questione legittima la CILA tardiva con valenza di sanatoria, ovviamente per i soli interventi che risultano oggi subordinati a CILA.
Tale “lettura” è sempre stata opportunamente avvalorata, fin dal 2017, dalla modulistica edilizia unificata e standardizzata, da ultimo nel Modulo unico titolare che, nella parte relativa alla qualificazione dell’intervento in caso di CILA, al punto c.3 prevede la possibilità di indicare la data in cui è avvenuta l’esecuzione dell’intervento per il pagamento della sanzione di € 1.000 (vedi Allegato 1 al D.d.s. 19 febbraio 2020, n. 2018, pubblicato sul BURL n. 9 in data 25 febbraio 2020).
Le considerazioni sopra svolte rivestono una valenza generale e astratta, giacché in merito alla concreta fattispecie che ha originato la presente riflessione resta impregiudicata la competenza e la connessa responsabilità dell’Amministrazione comunale direttamente interessata, in quanto titolare delle funzioni afferenti la gestione urbanistico-edilizia.
la SCIA in sanatoria ha un’altra disciplina, dettata, più precisamente, all’art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001. Tale disciplina della SCIA in sanatoria, sempre con il presupposto della doppia conformità, opera in riferimento agli interventi subordinati a SCIA ex art. 22, commi 1 e 2, dello stesso D.P.R. 380, non anche per quelli passibili di SCIA alternativa al permesso di costruire.
La modulistica oggi vigente ne dà conto puntualmente (vedi Modulo unico titolare, nella parte relativa alla qualificazione dell’intervento in caso di SCIA, punto c.3).
Aggiornato al 18/02/2021