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87. Art. 106 RE: ad esclusione del recupero dei seminterrati, la "visione lontana" è necessaria in almeno una finestra di tutti gli ambienti principali di un'abitazione o basta una per l'intera unità immobiliare?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

II Glossario del Regolamento Edilizio definisce la “Visione lontana” come il “campo percettivo azimutale e zenitale per la maggior parte libero da ostacoli imminenti che consente la visuale verso l'ambiente esterno attraverso almeno un'apertura il cui limite inferiore non sia posto superiormente ad 1,3 m dal pavimento”.

L’articolo 106 del RE prevede che “Nelle nuove costruzioni e nei cambi d’uso verso la destinazione residenziale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana" anche da persone sedute”, il che significa che, per quanto attiene alla visione lontana, le unità immobiliari devono essere dotate di “… almeno un’apertura il cui limite inferiore non sia posto superiormente ad 1,3 m dal pavimento”, senza alcuna indicazione in ordine al fatto che tale requisito debba essere assicurato per "i locali principali e locali con presenza continuativa”.

 

Aggiornato al 30/09/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.