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86. Per manutenzione straordinaria con rifacimento pavimento e massetto, serve la verifica dei requisiti acustici ex DPCM 5/12/1997? In modulistica indicare relazione art.7 c.2-3 L.R.13/2001 o dichiarazione art.7 c.1?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Il DPCM 5 dicembre 1997 non esplicita l'obbligatorietà dei requisiti acustici per la manutenzione straordinaria; tuttavia, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che, per edifici antecedenti al 1997, la ristrutturazione totale degli elementi di separazione tra unità differenti comporta l'applicazione integrale del decreto. L’articolo 7 della legge regionale n. 13/2001, tuttavia, prevede che “I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali”. In base alle previsioni di cui sopra, pertanto, al di là della qualificazione dell’intervento, ai fini della necessità o meno della dichiarazione del progettista circa il rispetto dei requisiti acustici stabilita dal citato decreto ciò che rileva è che le opere possano comportare modifiche alle caratteristiche acustiche ante operam, il che appare sussistere nella specie in quanto si procede alla demolizione e al rifacimento integrale del massetto su tutta la superficie dell’unità immobiliare. Pertanto, sebbene esistano interpretazioni non univoche legate al titolo edilizio, in caso di rifacimento della stratigrafia è necessario dimostrare il non peggioramento prestazionale e, tecnicamente, appare preferibile inserire uno strato isolante per garantire il rispetto dei valori limite di 63 dB stabiliti dal DPCM 97.

Detto ciò, nella modulistica si ritiene corretto indicare che l’intervento rientra nell’ambito del DPCM 5.12.1997 e allegare la dichiarazione del progettista ex art. 7, comma 1, L.R. 13/2001, preferibilmente supportata da valutazione previsionale del pacchetto di pavimento. La voce relativa alla relazione ex commi 2 e 3 va invece riservata a nuove costruzioni, nuovi edifici produttivi o nuovi impianti, non al singolo intervento manutentivo su unità immobiliare esistente.

 

Aggiornato al 05/08/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.