- DIMMI
- Disciplina dell'oggetto edilizio
- Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
80. In un’attività commerciale senza somministrazione, qualora venisse realizzato bagno a solo uso esercenti, deve essere garantita l'accessibilità o è sufficiente la visitabilità-adattabilità?
Risposta a cura di Gruppo di esperti
Un negozio (immobile commerciale), salvo deroghe, deve disporre di un bagno accessibile, in linea con la normativa nazionale e regionale, se l'intervento edilizio rientra tra quelli che richiedono l’adeguamento ai requisiti di accessibilità (nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria sulle parti interessate).
La normativa regionale (LR 6/89, art. 5 e Allegato tecnico) stabilisce che tutti gli edifici destinati ad attività commerciali devono rispettare i requisiti di accessibilità (Art. 5) e, in particolare, devono disporre di almeno un locale igienico accessibile (Allegato art. 5.4).
Nella specie, salvo la possibilità di deroghe (DM 236/89 art. 7.4-7.5; LR 6/89 art. 20), il bagno deve avere le caratteristiche di accessibilità.
Aggiornato al 03/07/2025
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.