8. Art. 12 NdA del PGT: come si definisce l’“immediato intorno” per il reperimento dei parcheggi privati e con quali modalità deve esserne dimostrata e formalizzata la disponibilità?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

Né la norma in questione né altre norme chiariscono in alcun modo quale distanza debba sussistere tra l'unità immobiliare ed il parcheggio al servizio della stessa affinché possa essere soddisfatto il requisito dell'“immediato intorno”.
Detto ciò, la norma in esame, usando l'espressione "nell'immediato intorno dell'intervento" presuppone che tra due immobili vi sia un rapporto di "prossimità", il che, ragionevolmente, presuppone che il proprietario possa raggiungere il parcheggio a piedi in un tempo limitato.
Sulla scorta di quanto sopra si ritiene che un parcheggio posto ad una distanza di 200/300 metri dall'unità immobiliare possa soddisfare il requisito dell'“immediato intorno” richiesto dalla norma, anche se non può escludersi che siano considerate idonee anche distanze maggiori.
La disponibilità delle superfici a parcheggio dell'“immediato intorno dell'intervento” viene dimostrata mediante la produzione di atti notarili attestanti la proprietà dei parcheggi stessi, unitamente agli elaborati progettuali che attestino il soddisfacimento dei limiti minimi dimensionali delle aree a parcheggio reperiti in funzione della dotazione richiesta dall'intervento.
Aggiornato al 18/09/2026
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.