Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
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77. Per il cambio d'uso con opere da deposito a residenza per un piano terreno interno ad un cortile, qual è l'altezza minima per i locali abitabili a seguito della L.105/2024 “Salvacasa”?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Si premette che la trasformazione di un locale deposito, che si assume non costituire SL, in residenza non integra un cambio di destinazione d’uso ma un ampliamento, e come tale è assentibile solamente se nel lotto di riferimento esiste ulteriore capacità edificatoria ovvero se si ricorre a norme di natura derogatoria, tra le quali, per esempio, le disposizioni regionali relative al recupero dei piani terra. 

Ciò premesso, in base all’articolo 24.5bis. Lettera a) del DPR n. 380/2001, come modificato dalla legge n. 105/2024, si prevede la possibilità di attestare l’agibilità anche per quanto attiene ai locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri. 

La stessa norma precisa poi che tale possibilità è prevista qualora “a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.  

Tale previsione, pertanto, riguarda solamente i locali abitabili esistenti che presentino altezze inferiori a 2,70 m e non anche quelli che, a seguito di interventi edilizi, vengano trasformati in spazi con permanenza di persone.  

 

Aggiornato al 06/06/2025   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.