Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
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73. Secondo l'all.B dgr-695-2018 recepito dal Comune di Milano, il soppalco non ha valenza urbanistica. Qualora sia abitabile perché si dovrebbe verificare la residua capacità edificatoria del lotto?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Premesso che il Comune di Milano non ha recepito l'allegato B del dgr-695-2018 (adozione regolamento edilizio tipo) ma il Quadro delle Definizioni Uniformi dell’Allegato A derivante dalla Intesa Stato/Regioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268/2016, l’articolo 99 del vigente RE di Milano, nell’indicare le caratteristiche che devono avere i soppalchi, prevede al comma 9 che “non è consentita la realizzazione – non computata in s.l.p. - di piani e/o solette intermedie sia nell’esistente che nelle nuove costruzioni”. 

L’unica eccezione a tale regola è contenuta nel precedente comma 8, il quale prevede che “Esclusivamente nei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento e autorizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, senza essere computati nella s.l.p., soppalchi, aventi profondità massima di cm. 250, di superficie non superiore a 1/3 del locale/i sottostanti, fermi i requisiti prima elencati”. 

Sennonché, a seguito dell’entrata in vigore del PGT e del fatto che tale strumento non ha esplicitamente richiamato la norma del RE, il Comune disapplica la norma stessa, in quanto ritenuta in contrasto con il PGT, nella parte in cui contiene l’eccezione relativa alla realizzabilità dei soppalchi negli edifici esistenti. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, e senza entrare nel merito della correttezza o meno della lettura data dagli uffici, dovendo computare la superficie del soppalco come SL, è necessario dimostrare che tale SL sia disponibile, a tal fine utilizzando le norme ed i criteri contenuti nel piano, i quali impongono di tenere in considerazione anche il più ampio lotto funzionale, ove effettivamente esistente.      

 

Aggiornato al 19/03/2025   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.