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7. Art. 9 DM 1444/68: la L. 55/2019 ha abrogato o limitato le distanze minime tra edifici nel TUC? Restano i 10 m tra pareti finestrate e quando si applicano le distanze maggiorate dei commi 2 e 3?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

La L. 55/2019 non ha abrogato l’art. 9, primo comma, del D.M. 1444/1968 che impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate. Ha invece fornito un’interpretazione autentica dei commi secondo e terzo dell’art. 9, cioè delle regole sulle distanze maggiorate in presenza di strade interposte e in funzione dell’altezza del fabbricato più alto. Il limite dei 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dal primo comma, resta quindi vigente.

L’art. 5, comma 1, lett. b-bis), della L. 55/2019 produce l’effetto di escludere l’applicazione generalizzata, fuori dalla Zona C, delle ulteriori distanze maggiorate previste dal secondo e dal terzo comma dell’art. 9, ossia quelle collegate alla larghezza della strada interposta e all’altezza del fabbricato più alto.

 

Aggiornato al 05/08/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.