Vincoli paesaggistici

7. DPR31/2017 all.A gli interventi di edilizia libera art6.1.b-bis/b-ter DPR380/2001 VEPA tende e pergole, possono eseguirsi senza titolo abilitativo su edifici con vincolo paesaggistico o in NAF?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Le fattispecie rientranti dell’allegato A del DPR 31/2017, ricorrendo le quali non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, non sono totalmente sovrapponibili a quelle indicate nell’articolo 6  del DPR n. 380/2001, ovvero l’attività edilizia libera, circostanza confermata dallo stesso articolo 6  citato il quale chiarisce che gli interventi dallo stesso disciplinati devono comunque rispettare le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

La necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica va quindi ricercata nelle specifiche norme di settore. 

Nell’elencazione dei casi di cui all’Allegato A del DPR 31/2017 non pare di riscontrare alcuna ipotesi nella quale poter far ricadere le VEPA che, sebbene costituiscano vetrate amovibili, possono oggettivamente comportare una modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi e quindi avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico. 

La realizzazione di una VEPA potrebbe invece essere ricondotta nelle ipotesi di cui al punto B.3 dell’allegato B del medesimo DPR n. 31/2017, ovvero “interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento  di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne”. 

Se così fosse, quindi, la realizzazione delle VEPA, pur costituendo attività edilizia libera, sarebbe comunque subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, seppur con il procedimento semplificato. 

Per quanto attiene alle tende, invece, il punto A.22 del citato allegato A del DPR n. 31/2017 esclude che sia necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di “installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato”. 

Per quanto attiene alle pergole, invece, viene ad evidenza il punto B.17  del citato allegato B del DPR n. 31/2017 che prevede l’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, seppur con procedimento semplificato, ai fini della “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc”. 

Resta il fatto che il tema delle pergole e dei manufatti ad esse consimili rientra allo stato in una zona d’ombra anche dal punto di vista normativo.  

Detto ciò, e per completezza, si segnala che se un immobile è posto all’interno dei centri o nuclei storici non necessariamente deve ritenersi vincolato sotto il profilo paesaggistico, occorrendo a tal fine l’esistenza di uno specifico decreto di vincolo.  

 

Aggiornato al 09/10/2024   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.