Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
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62. Nella demolizione-ricostruzione come interpretare art.4 LR 31/2014 “La SL differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della SL da recuperare o sostituire”?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

L’articolo 4 della legge regionale n. 31/2014, contiene disposizioni agevolative e derogatorie per quanto attiene ai progetti che prevedono il raggiungimento di un elevato grado di efficienza energetica degli immobili oggetto di intervento. 

Tra tali norme agevolative e derogatorie vi è anche quella relativa al calcolo della SL. 

Secondo le norme ordinarie, infatti, il calcolo della SL deve essere effettuato al lordo delle murature, il che significa che, ai fini del calcolo della SL esistente di edifici o parti di essi privi dei requisiti energetici previsti dalla legge per poter non conteggiare le murature perimetrali, queste ultime concorrono a determinare la SL stessa. 

Qualora gli interventi programmati consentano di raggiungere il grado di efficienza energetica prevista dalla legge sopra citata, ai fini del calcolo della SL in stato di progetto le murature perimetrali vengono escluse dal calcolo della SL. 

Si tratta in sostanza di una differente modalità di calcolo della SL la quale porta alla conseguenza che, a parità di SL complessiva possa aumentare la superficie commerciale. 

La precisazione, inserita a posteriori, contenuta nella legge secondo cui “La superficie lorda differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda da recuperare o sostituire”, si è resa necessaria per chiarire la possibilità di utilizzare due criteri differenti nel calcolo della SL in stato di fatto ed in stato di progetto, atteso che alcune amministrazioni, pur a fronte del contenuto normativo, pretendevano che invece la determinazione della SL fosse effettuata con lo stesso criterio sia in stato di fatto che in stato di progetto (con o senza le murature in entrambi gli stati), così frustrando l’incentivo che invece la legge regionale intendeva offrire.    

 

Aggiornato al 31/05/2024   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.