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6. Cambio d’uso da ufficio a residenza >250 mq con opere e frazionamento: quali oneri dovuti e quando è richiesta la dotazione o monetizzazione delle aree per servizi e dei parcheggi?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Nel caso di cambio di destinazione d’uso da ufficio a residenza, l’ufficio rientra ordinariamente nella categoria funzionale direzionale. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT di Milano, il cambio di destinazione d’uso da direzionale a residenziale, per SL superiore a 250 mq, comporterebbe una dotazione territoriale pari al 18% della SL oggetto di cambio d’uso, ferme restando le riduzioni e le specifiche condizioni previste dal medesimo articolo. La dotazione può essere assolta, ove ne ricorrano i presupposti, anche mediante monetizzazione.

La necessità di corrispondere il contributo di costruzione non dipende invece dalla sola destinazione d’uso, ma dalla qualificazione complessiva dell’intervento, da valutare in relazione alle opere previste: risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc.

Occorre inoltre coordinare la disciplina del PGT con l’art. 23-ter del DPR 380/2001, come modificato dalla L. 105/2024 “Salva Casa”. Per le singole unità immobiliari poste ai piani fuori terra diversi dal primo piano fuori terra, il mutamento verticale tra categorie funzionali diverse non è assoggettato al reperimento di ulteriori aree per servizi né alla dotazione minima obbligatoria di parcheggi. Per le unità poste al primo piano fuori terra o seminterrate, la norma statale rinvia invece alla legislazione regionale e alla disciplina locale applicabile.

Per quanto riguarda i parcheggi privati, l’ordinamento non prevede la possibilità di procedere alla monetizzazione delle relative superfici, ma il materiale reperimento delle stesse. Ciò premesso l’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT prevede che la dotazione di parcheggi privati debba essere reperita solo con riferimento agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione, ipotesi che non ricorrono nella fattispecie.

 

Aggiornato al 05/08/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.