Risposta a cura di gruppo di esperti
L’ Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare a tal proposito chiarendo che per conformità edilizia dei condomini si intende che deve essere verificata la conformità solo delle parti comuni e non di ogni singola unità immobiliare, in caso di realizzazione di soli interventi trainanti (interventi di isolamento termico sugli involucri e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni).
Qualora fossero previsti anche interventi trainati (interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) la fruizione del beneficio spetta alla persona fisica proprietaria del bene, pertanto in questi casi la verifica di conformità dovrà essere eseguita anche sulla singola unità abitativa.
Aggiornato al 04/12/2020
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.