Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
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50. Una VEPA deve rispettare le distanze dai confini o va in deroga? In pratica su un terrazzo è possibile mettere una VEPA a confine con altro terrazzo?

Risposta a cura di team di esperti

Secondo l’articolo 6 del DPR n. 380/2001 le VEPA, realizzabili secondo il regime dell’edilizia libera, assolvono “... a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio”. 

In ragione delle loro caratteristiche di temporaneità, le VEPA non rientrano nell’ambito delle opere che comportano una trasformazione dei luoghi urbanisticamente rilevante, per cui non si ritiene che le stesse siano soggette al rispetto delle distanze di legge, fermo restando che non si comprende come l’installazione di una VEPA avente le caratteristiche indicate dalla norma possa anche solo potenzialmente avere rilevanza per quanto attiene alle distanze. 

 

Aggiornato al 19/07/2023  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.