Vincoli paesaggistici

5. Per i beni sottoposti a tutela diretta per cui è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza è necessario l’esame di impatto paesistico?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

La risposta al quesito viene resa dando per scontato che il progetto superi la soglia di rilevanza prevista dalle norme, atteso che diversamente non sarebbe necessaria alcuna valutazione di impatto paesistico. 

Ciò premesso, la normativa di riferimento per quanto attiene all’esame dell’impatto paesistico dei progetti è contenuta negli articoli 35 e seguenti delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

L’articolo 35 citato, dopo aver chiarito al primo comma che “In tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall’esame di impatto paesistico”, specifica al comma 5 che “Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , e succ. mod. ed int., sostituisce l’esame paesistico di cui alla presente Parte”.  

Vista la finalità dell’esame richiesto, non esistendo analoga norma derogatoria per quanto attiene agli edifici interessati da vincolo monumentale, sia diretto che indiretto, e visto il chiaro contenuto letterale della previsione, deve ritenersi che, nel caso indicato nel quesito, l’esame di impatto paesistico sia necessario.    

 

Aggiornato al 15/12/2023  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.