Efficienza e risparmio energetico
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3. Quale documentazione va presentata in rispetto agli adempimenti energetici per la demolizione di tavolati, rifacimento impianto idrico-sanitario o di condizionamento e sostituzione di serramenti?

Risposta a cura di gruppo di esperti

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Per quanto riguarda il rispetto degli adempimenti energetici connessi alle opere descritte ricordiamo che non è tenuto a presentare la Relazione sul contenimento dei consumi energetici nel caso di nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW (DDUO 18546/2019 punto 4.11 dell’Allegato).

In caso non rientrasse in tale casistica, ricadrebbe nella casistica di nuova installazione di impianto termico quindi è tenuto a presentare la Relazione energetica ex L10/91 come indicato dalla norma di riferimento (DDUO di cui sopra, in sintesi per il solo servizio energetico impianti di climatizzazione estiva deve procedere alla compilazione di una relazione parziale contenente la verifica dei requisiti pertinenti all’intervento contenuti nei punti 5 e 8 dell’Allegato). 

Per la mera sostituzione dei serramenti può procedere come descritto nel DDUO al punto 8.2 d) e allegare una dichiarazione dell’impresa esecutrice contenente le informazioni richieste nella norma.

Per gli interventi descritti, rientranti nella casistica di riqualificazione, ai fini delle pratiche energetiche da presentare presso il Comune non è prevista la redazione di APE di fine lavori. (non richiesto nemmeno per detrazioni fiscali serramenti e pompa di calore)

Per un quadro di sintesi degli obblighi previsti dalla normativa vigente,  DDUO 18546/2019, si rimanda al sito CENED .

 

Aggiornato al 04/12/2020