Risposta a cura di team di esperti
Considerato che l’art. 104 R.E. comma 1 bis recita “le unità immobiliari”, si deve intendere che anche in alloggi posti su più di un livello non debba essere presa in considerazione la superficie utile del singolo piano, ma quella complessiva dell’alloggio. Pertanto non è possibile realizzare alloggi monoaffaccio su due piani se la superficie utile complessiva è maggiore di 60 mq.
Le norme del RE che prevedono limitazioni per quanto attiene agli alloggi mono-affaccio sono l’articolo 100 e l’articolo 104, riguardanti rispettivamente il “riscontro d’aria” e i requisiti di illuminazione delle unità immobiliari.
L'articolo 100 del RE stabilisce che “Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, patii, o anche con aperture in copertura”, chiarendo che “il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.)”
La stessa norma consente infine, come eccezione alla regola, che “Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata”.
Il successivo articolo 104 del RE, prevede che “L'illuminazione diurna dei locali con permanenza continua di persone deve essere naturale e diretta”, chiarendo poi al comma 1 bis che “Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere monoaffaccio. Gli alloggi monoaffaccio non potranno essere orientati verso nord (cioè ricadere nell’arco compreso tra +/- 30° NORD)”.
Dal punto di vista letterale, quindi, e per quanto attiene ai requisiti di illuminazione, le unità immobiliari, intese quindi nel loro insieme anche se sviluppantesi su più piani, possono essere monoaffaccio se di SL inferiore a 60 mq, ma a condizione che non siano orientate verso nord (cioè ricadere nell’arco compreso tra +/- 30° NORD).
La norma, quindi, vieta la realizzazione di alloggi monoffaccio orientati verso nord indipendentemente dalla loro estensione ed anche se le stesse sono pienamente rispondenti ai requisiti minimi di illuminazione previsti dal regolamento edilizio.
Sussiste quindi più di un dubbio sulla logicità di tale norma, che è stata introdotta in sede di definitiva approvazione del RE in modo a dir poco frettoloso e soprattutto in un articolo che nulla aveva a che vedere con il requisito del monoaffaccio.
Il testo del regolamento adottato, infatti, non conteneva il comma 1 bis dell’articolo relativo ai requisiti di illuminazione ed è stato introdotto a seguito di un parere reso dall’ASL.
Ci si auspicherebbe che, in sede di approvazione del nuovo regolamento edilizio, tale limitazione venga eliminata in quanto non rispondente alla finalità di consentire il pieno recupero e riconversione del patrimonio edilizio esistente.
Aggiornato al 19/01/2023
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.