42. Se è stato eseguito il frazionamento di un’unità residenziale in due alloggi senza titolo edilizio e non risulta documentata la precedente fusione, quale procedura di regolarizzazione deve essere adottata?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

Ai sensi dell'art. 3.1.b) DPR 380/2001 il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari è classificato quale intervento di manutenzione straordinaria, attuabile con CILA ai sensi art. 6-bis DPR 380/01 che, al comma 5, prevede la possibilità di presentazione della pratica nel corso dei lavori o successivamente, previo versamento di sanzione. Detto ciò, se l’ultimo stato assentito prevede già due unità immobiliari e nello stato di fatto l’unità è solo una, formalmente le opere volte a separare l’unità sono un ripristino dello stato dei luoghi rispetto all’ultimo titolo edilizio relativo all’unità stessa.
Aggiornato al 30/09/2026
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.