Risposta a cura di Gruppo di esperti
L’articolo 79 del DPR n. 380/2001, ricalcando quanto previsto dalla legge n. 13/1989, prevede che le opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”, precisando che “È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune” (in tema di barriere architettoniche in Lombardia il riferimento è anche la legge regionale n. 6/1989).
Sul tema, il TAR Lombardia, sede di Miano, ha avuto modo chiarire che “l'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un'innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa”, con la conseguenza che per tali strutture non trovano applicazione le norme sulle distanze previste per le nuove costruzioni, con l’unica eccezione per quanto previsto dagli articoli 873 e 907 del c.c. (TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 388/2021)
Aggiornato al 10/04/2025
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.