37. Cambi d’uso: quando è obbligatoria la SCA? Va sempre prevista per interventi in SCIA (es. ufficio→residenza) e va presentata per cambi ante “Salva Casa” eseguiti con CILA, anche per seminterrati?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

La Segnalazione Certificata di Agibilità è definita dall'articolo 24 del D.P.R. 380/2001 cosi come i casi in cui è necessario prevederla.
In particolare al comma 1 è prescritto: La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Al comma 2 sono indicate le casistiche per le quali è necessario prevedere la segnalazione di Agibilità: Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Per interventi soggetti a Segnalazione Certificata di inizio attività per i quali siano mutate le condizioni rappresentate al comma 1, tale segnalazione è doverosa.
Per quanto attiene agli interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, tale casistica non viene espressamente nominata dal legislatore.
Si precisa infine che, secondo indicazioni costanti del Comune di Milano, la SCA si presenta per nuove costruzioni, ricostruzioni/sopraelevazioni e interventi su edifici esistenti che possano influire su sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e impianti; non è prevista la SCA per interventi eseguiti con CILA, per i quali è sufficiente la comunicazione di fine lavori con allegati.
Quindi, indicativamente:
- cambio d’uso ante Salva Casa fatto con CILA nessuna SCA postuma;
- cambio d’uso oggi soggetto a SCIA, si prevede la SCA.
In caso di recupero di seminterrato, considerato anche che la L.R. 7/2017 richiama la SCA espressamente all'art. 3 comma 3 e 3.1, si raccomanda sempre la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
Aggiornato al 01/07/2026
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.