Passa al contenuto
  • Non sono presenti suggerimenti perché il campo di ricerca è vuoto.

34. È possibile il cambio d’uso da residenza a ufficio in un sottotetto recuperato a fini abitativi con altezza media ponderale di 2,40 m, conforme ai requisiti previsti dalla normativa regionale?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

L'articolo 64 della legge regionale n. 12/2005 prevede al comma 10 che "I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità". Se i predretti 10 anni non sono trascorsi, non è possibile modificare l'uso dell'unità. Nel caso invece che i 10 anni siano già trascorsi, il cambio d'uso potrebbe essere assentito previa deroga da parte di ATS in quanto l'altezza interna di 2,40 m. costituisce una deroga valevole per i locali abitativi ma non anche per la funzione direzionale. Resta sempre la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 bis, del DPR n. 380/2001 qualora l'immobile possieda i requisiti di Adattabilità richiesti dal comma 5 bis introdotto dal Decreto SALVA CASA. 

 

Aggiornato al 22/07/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.