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33. Per un cambio d’uso da laboratorio a residenza comunicato nel 2012 senza opere, quale destinazione va considerata oggi e serve una SCIA per eseguire opere interne?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

 Nel caso prospettato, la comunicazione di mutamento d’uso senza opere presentata nel 2012 costituiva l’atto previsto dalla disciplina regionale allora vigente per i cambi di destinazione d’uso senza opere. Tuttavia, per stabilire se essa abbia prodotto effetti pienamente legittimanti anche sotto il profilo urbanistico-edilizio, non è sufficiente il solo aggiornamento catastale a residenza. Occorre considerare che il mutamento da laboratorio/produttivo a residenza poteva comportare obblighi in materia di dotazioni territoriali per servizi / standard e relativa eventuale monetizzazione, secondo la disciplina vigente al momento della comunicazione. Qualora tali somme fossero dovute e non risultassero calcolate e assolte, la destinazione residenziale non dovrebbe essere assunta come consolidata ai fini edilizi. Analoga cautela riguarda il profilo ambientale. Il passaggio da usi produttivi/artigianali a residenza richiede la verifica della qualità dei suoli e, ove necessario, il procedimento ambientale conseguente. La mancata trattazione di tale profilo nella comunicazione originaria è un ulteriore elemento che può impedire di considerare il cambio d’uso come pienamente perfezionato sotto il profilo urbanistico-edilizio. Pertanto, in assenza di evidenza dell’avvenuto assolvimento degli adempimenti urbanistici, economici e ambientali eventualmente dovuti, nella nuova pratica appare più prudente indicare come destinazione urbanistico-edilizia legittima quella risultante dai titoli edilizi originari, cioè laboratorio/produttivo, precisando che l’unità risulta catastalmente residenziale a seguito di comunicazione del 2012. Le opere interne dovranno quindi essere presentate almeno con SCIA ex art. 22 DPR 380/2001, comprendendo il mutamento d’uso da laboratorio a residenza ai sensi dell’art. 23-ter DPR 380/2001, salvo diversa qualificazione dell’intervento in ragione delle opere effettivamente previste. 

 

Aggiornato al 22/07/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.