32. Piano terra (non in NAF) condonato a uso ufficio con h. interna 2,40 m. Dovendo fare cambio d’uso a residenza, senza opere, è ammissibile tenere h. interna min. di 2,70 m?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

Essendo un’unità immobiliare oggetto di condono la stessa è dotata di agibilità speciale, la quale ha validità sin tanto che viene mantenuta la destinazione attuale.
Per poter modificare tale destinazione e poter conseguentemente presentate la segnalazione certificata relativa all’agibilità è necessario, vista l’altezza interna, ricorrere ai commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 24 del DPR n. 380/2001 il quale prevede quanto segue:
“5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.
Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla normativa, il cambio d’uso non potrà essere effettuato senza l’esecuzione di opere e dovrà essere presentata una soluzione progettuale coerente con quanto previsto dalla norma sopra citata.
Aggiornato al 09/12/2025
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.