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32. In un edificio residenziale e terziario, è possibile realizzare al piano interrato spogliatoi e servizi igienici per fornitori e per uso comune degli inquilini senza che ciò determini aumento di SL?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Sulla base delle Definizioni Tecniche Uniformi derivanti dall’Intesa Stato-Regioni del 2016, recepite in Lombardia nel 2017, le Superfici Accessorie (SA) che, come tali, possono essere escluse dalla SL sono così indicate: “le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi”.  

La norma non contiene quindi un elenco tassativo di spazi che possono essere qualificati come superfici accessorie, ma si limita ad indicare la funzione che tali locali devono avere per poter essere non conteggiati nel computo della SL. 

Nei fatti poi il comune di Milano non consente di escludere dal calcolo della SL tutti quegli spazi che, seppur qualificati come comuni, per le proprie caratteristiche potrebbero essere anche utilizzati in via autonoma, come per esempio le palestre e le piscine.  

Detto ciò, se i locali indicati nel quesito, come parrebbe, non sono riconducibili a quelli al servizio dei condomini, anche secondo l’interpretazione restrittiva seguita dagli uffici del Comune, gli stessi non possono essere qualificati come superficie accessoria e devono pertanto essere inclusi nel calcolo della SL.  

 

Aggiornato al 17/12/2025   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.