Risposta a cura di Gruppo di esperti
L’articolo 10.4 delle NdA del PdR del PGT prevede che, “Ferma restando una quota minima di superficie permeabile definita dal Regolamento Edilizio, l'attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni atte a migliorare la qualità ambientale e la capacità di adattamento attraverso il rispetto di un indice di “riduzione impatto climatico”, inteso come rapporto tra superfici verdi (definite al successivo punto b) e superficie territoriale dell’intervento, secondo quanto di seguito definito:
- per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, che incidano sulle superfici esterne degli edifici (coperture, terrazze, pavimentazioni, facciate), è obbligatorio il raggiungimento di un indice di “riduzione impatto climatico” superiore rispetto l’esistente e comunque non inferiore a 0,1...”.
L’articolo 4 del “Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC, specifica che “... per gli interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che incidano sulle superfici esterne degli edifici (coperture, terrazze, pavimentazioni, facciate) – articolo 10, comma 4, lettera i. - il rispetto della norma di piano è richiesto qualora l’intervento di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione interessi “per intero” le superfici costituenti l’involucro edilizio, anche se frazionati in interventi tra loro distinti”.
Alla luce di ciò appare improbabile che la norma possa trovare applicazione in caso di recupero di piani seminterrati.
Potrebbe invece accadere che incida sulle superfici esterne dell’edificio un intervento di recupero del volume sottotetto, ma, trattandosi di intervento in deroga al PGT, appare quantomeno discutibile che tale norma possa trovare applicazione.
Detto ciò, la lettera b) del medesimo articolo 10.4 prevede come raggiungere le prestazioni di cui sopra e tra queste, quelle potenzialmente utilizzabili in caso di recupero ai fini abitativi dei volumi sottotetto parrebbero essere “tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante, da computare al 70% della loro estensione” e “pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici, da computare al 30% della loro estensione”, ove il recupero preveda anche la sopraelevazione dell’edificio.
Aggiornato al 21/11/2023
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.