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31. È consentito il cambio d’uso da produttivo a ufficio di un seminterrato in area P3 PGRA? Quale titolo serve e sono necessari adeguamenti impiantistici, energetici e verifiche di suolo e sottosuolo?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Il passaggio dalla destinazione produttiva a quella direzionale avviene all'interno della medesima categoria funzionale ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001. Tale circostanza non esclude tuttavia l'applicazione delle disposizioni specifiche relative al rischio idraulico.

La D.C.C. n. 29/2017 esclude le aree PGRA P1, P2 e P3 dall'applicazione della disciplina speciale di recupero dei seminterrati prevista dalla L.R. 7/2017. L'esclusione non costituisce, di per sé, un divieto generale di mutamento d'uso di locali già legittimamente destinati alla permanenza di persone.

La sola classificazione PGRA P3 non è però sufficiente a determinare l'ammissibilità dell'intervento, dovendosi verificare la corrispondente classe di fattibilità della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. Nelle aree IIIa dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa, l'art. 45.3.b.iii-bis, introdotto con la variante approvata con D.C.C. n. 44/2023, ammette, alle condizioni di sicurezza previste, funzioni commerciali e terziarie con permanenza continuativa di persone. Nelle aree del Lambro, e in particolare nelle classi IIIb e IV, trovano invece applicazione disposizioni più restrittive. In classe IIIb, per un seminterrato già legittimamente utilizzato con permanenza di persone, l'eventuale mero mutamento d'uso richiede una specifica verifica di ammissibilità e compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 45.

Per quanto riguarda il procedimento edilizio, il mutamento d'uso senza opere, anche all'interno della medesima categoria funzionale, è soggetto a SCIA, secondo quanto previsto dall'articolo 23 ter del DPR n. 380/2001.

Il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie non comporta, di per sé, obblighi di adeguamento energetico dell'involucro o degli impianti esistenti. Restano fermi i requisiti igienico-sanitari, impiantistici e di sicurezza previsti per la nuova destinazione direzionale.

Infine, la necessità di verificare la qualità dei suoli e dei sottosuoli è disciplinata dall'art. 10 del Regolamento Edilizio di Milano. L'Indagine Ambientale Preliminare (IAP) è richiesta, tra l'altro, per gli immobili nei quali siano state storicamente svolte attività industriali o attività connesse a sostanze pericolose, anche in caso di mutamento d'uso senza opere. L'obbligo non deriva quindi dalla sola destinazione produttiva, ma dalle condizioni indicate dal Regolamento e dalla storia delle attività svolte, anche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

 

Aggiornato al 27/10/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.