Sottotetti

30. Nell'ambito tessuti urbani della città giardino (art. 21.4 NA del PdR vigente) sono consentiti interventi di recupero sottotetto con modifica altezze di colmo, gronda e linee di pendenza falde?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

L' art. 21 comma 4 NdA del PdR  del vigente PGT, con riferimento al parametro relativo all’altezza degli edifici, diversamente da norme relative ad altri ambiti, contiene una previsione che riguarda solamente il numero di piani degli edifici esistenti. 

In caso di interventi di recupero ai fini abitativi dei volumi sottotetto, che ai sensi dell’art. 64. 2 della LR 12/2005 sono comunque in deroga allo strumento urbanistico vigente, il presupposto è che il volume da recuperare sia esistente e che quindi l’edificio sia già dotato di un “piano sottotetto”. Il recupero ai fini abitativi del piano sottotetto, quindi, formalmente non modifica il numero di piani dell’edificio preesistente, comportando solamente ed eventualmente, una modifica dell’altezza lineare dell’edificio stesso, parametro relativamente al quale, tuttavia, la norma, come detto, non pone alcuna limitazione.    

 

Aggiornato al 03/07/2024   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.