30. Ai sensi della L.R. 7/2017 e D.C.C. Milano 29/2017, in area PGRA P3 è consentito il cambio d’uso di un seminterrato produttivo con permanenza di persone verso residenziale, terziario o commerciale?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

L'esistenza di una destinazione legittimamente assentita con permanenza di persone non rende automaticamente ammissibile il passaggio del seminterrato ad altra funzione con analoga permanenza.
La D.C.C. n. 29/2017 esclude le aree PGRA P1, P2 e P3 dall'applicazione della disciplina speciale di recupero prevista dalla L.R. 7/2017; ciò non costituisce tuttavia, di per sé, un generale divieto di mutamento d'uso di locali già legittimamente utilizzati, fermi restando i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio. L'ammissibilità deve essere verificata anche rispetto alla disciplina idraulica del PGT, che recepisce e specifica a scala comunale PAI e PGRA.
La classificazione P1-P2-P3 deriva dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). La D.G.R. X/6738/2017 ne ha disciplinato l’attuazione urbanistica in Lombardia e, nel Comune di Milano, le relative condizioni di pericolosità sono recepite e specificate nella Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, attraverso l’individuazione delle classi di fattibilità e delle relative prescrizioni.
La sola classificazione P3 non è pertanto sufficiente, poiché nel PGT di Milano può corrispondere a differenti classi di fattibilità. Nelle aree IIIa dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa, l’art. 45.3.b.iii-bis della disciplina della Componente geologica consente, alle condizioni di sicurezza ivi previste, funzioni con permanenza continuativa esclusivamente commerciali e terziarie, oltre a determinati servizi, escludendo espressamente residenza e produttivo. Tale possibilità è stata introdotta con la variante approvata con D.C.C. n. 44/2023, efficace dal 4 ottobre 2023, che ha aggiornato la Componente geologica e modificato l’art. 45, comma 3.
Nelle aree del Lambro e, in particolare, nelle classi IIIb e IV, la disciplina è più restrittiva e non opera tale eccezione. In classe IIIb è vietata la realizzazione e il recupero di vani interrati e seminterrati; per un seminterrato già legittimamente utilizzato con permanenza di persone, l’eventuale mero mutamento d’uso deve comunque essere verificato sotto il profilo della compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dall’art. 45.4.c-d.
Pertanto, in assenza della localizzazione dell’immobile, non è possibile dare una risposta univoca sulla sola base della classe PGRA P3: il passaggio a commerciale o terziario è espressamente contemplato nelle specifiche aree IIIa sopra indicate, nelle quali è invece escluso il passaggio a residenza; nelle altre fattispecie trova applicazione la disciplina, più restrittiva, della relativa classe di fattibilità.
Aggiornato al 27/10/2026
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