Risposta a cura di Gruppo di esperti
In base all’articolo 38 della legge regionale n. 12/2005 il termine ordinario (quindi in assenza di atti interruttivi da parte del Comune) per l'emissione del provvedimento di diniego o accoglimento del Permesso di Costruire è di 60 giorni complessivi.
Per i casi di comuni con più di centomila abitanti il termine ordinario è invece di 105 giorni.
L’articolo 20 del DPR n. 380/2001, prevede invece termini leggermente differenti, atteso che il provvedimento finale, sempre in assenza di atti interruttivi, deve essere assunto entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (rimane salva la possibilità per il comune, con atto motivato in ragione della complessità dell’intervento, di raddoppiare alcuni termini portandoli complessivamente a 150 giorni).
In base ad entrambe le normative, se entro i termini indicati la Pubblica Amministrazione non adotta un provvedimento, si forma il silenzio assenso.
Su richiesta dell’interessato, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) deve rilasciare un’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso entro 15 giorni.
In caso di mancata risposta da parte del comune nel termine sopra indicato, è possibile ricorrere contro il silenzio inadempimento.
Una volta formatosi il silenzio assenso, il comune dovrebbe determinare e comunicare gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione, atteso che, in caso di permesso di costruire, non sono soggetti ad autoliquidazione.
Il rilascio per silenzio-assenso del permesso di costruire che, diversamente dalla SCIA, integra un atto amministrativo tacito, comporta la possibilità di dare avvio ai lavori.
Aggiornato al 02/07/2025
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa