- DIMMI
- Disciplina dell'oggetto edilizio
- Aree di parcheggio
3. Se nella realizzazione di un “Parcheggio Meccanizzato” non si garantiscono le “prestazioni minime richieste”, dotando i posti auto di punti di ricarica elettrica per veicoli, è prevista una deroga?
Risposta a cura di
Con riferimento ai contenuti del Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 10 delle NA del PdR in tema di dotazione di punti di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica, si precisa che le prestazioni in tema di minimizzazione delle emissioni di C02 sono stabilite all’art. 10 comma 3 lett. a) in funzione della tipologia di intervento e possono essere raggiunte attraverso l’utilizzo in forma alternativa o composta degli elementi progettuali indicati alla comma 3, lett. b) del medesimo articolo.
Nell’elencazione di tali elementi è compresa, fra gli altri, la voce “soluzioni per la mobilità sostenibile”, che viene declinata nel Documento tecnico come “dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici” nel quale, al paragrafo 3.3.6, sono individuate le prestazioni minime necessarie.
L’utilizzo di tale soluzione non è pertanto obbligatoria ai fini del raggiungimento delle prestazioni richieste per lo specifico intervento, potendo essere utilizzate le ulteriori soluzioni indicate all’art. 10 comma 3 lettera b, secondo le specifiche stabilite nel Documento Tecnico.
Restano in ogni caso le prescrizioni sovraordinate in materia, in particolare quelle contenute nell’art. 16 del D.Lgs n. 48 del 10/06/2020.
Aggiornato al 30/10/2020