Attestazione della consistenza Edilizia
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3. Per l’indice di edificabilità territoriale se non sono reperibili atti che chiariscono le consistenze degli edifici (ad esempio licenze edilizie, concessioni, titoli abilitativi) come si procede?

Risposta  a cura di

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Come esplicitato nella FAQ numero 1 del Comune , si richiamano i contenuti della determinazione dirigenziale n°112/2018.

I tecnici proponenti/asseveranti sono abilitati a produrre attestazione della consistenza edilizia, laddove i tentativi di reperimento degli atti antecedenti non fossero andati a buon fine.

La facoltà di produrre l’attestazione va ricondotta al decorrere del termine ordinatorio di 30+15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accesso, e necessita della dettagliata descrizione delle ricerche degli elementi e documenti essenziali svolte in proposito.

La facoltà è di fatto solo acceleratoria della procedura e lascia salvi i poteri di controllo dell’Amministrazione nei tempi e modi previsti dalla legge. In assenza di comprovato intento doloso, non configurerà il comportamento dell’attestante come negligente, non potendo valere una transitoria mancata disponibilità di documenti, successivamente reperiti, a far configurare gravi responsabilità dell'attestante. 

Si richiama inoltre il comma 1-bis dell’art 9-bis del DPR 380/01, secondo cui “per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”.

 

Aggiornato al 30/10/2020