Risposta a cura di Gruppo di esperti
Salvo differenti previsioni contenute nel regolamento di condominio, il serramento è normalmente parte privata, tuttavia, è sempre necessario prestare attenzione ai contenuti dell’art. 1122 cod. civ., secondo cui non si possono eseguire opere che pregiudicano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Si rende pertanto necessario verificare che la nuova tipologia di serramento non si discosti rispetto a quelle già presenti nel fabbricato: in caso contrario è preferibile acquisire l’assenso del Condominio.
Per quanto riguarda il titolo abilitativo, in caso di modifica di prospetti il DPR 380/2001 prevede di ricorrere a una SCIA art. 22. Si rende quindi necessario definire cosa si intenda per modifica di prospetto: secondo la giurisprudenza, abitualmente, sono comprese opere come apertura o chiusura di finestre, apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio, spostamento di porte e finestre esistenti, trasformazione di vani finestra in porta-finestra. Per quanto riguarda la sola variazione delle geometrie del serramento, non è facile reperire indicazioni che consentano di determinare se si incorra in modifica di prospetto. Considerato però che in edilizia libera sono inclusi gli interventi riparazione, sostituzione, rinnovamento dei serramenti, sembra che il legislatore abbia voluto inserire in questa tipologia di opere anche la modifica del disegno (rinnovamento). Sarà tuttavia responsabilità del tecnico valutare, cautelativamente, se si renda o no opportuno depositare una pratica edilizia (CILA), in funzione del fatto che le opere possano incidere sull’aerazione e/o illuminazione dell’unità immobiliare.
Con l’occasione si ricorda che, in caso si operi in ambito vincolato, potrebbe essere necessaria un’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, v. Allegato B, comma B.2 del D.P.R. 31/2017.
Aggiornato al 03/07/2024
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.