Sottotetti

1. Nel recupero di sottotetto, ai sensi del c. 7 art. 114 R.E., è corretto calcolare l’altezza media ponderale all’intradosso della soletta di copertura senza tenere conto di controsoffittature?

Risposta a cura di team di esperti

La legge regionale n. 12/2005, ai fini del recupero dei sottotetti prevede l’obbligo di rispettare un’altezza ponderale minima di 2,40 m., e ciò per ragioni di natura igienico sanitaria. 

La norma quindi impone che, per la tutela sanitaria, debba essere assicurato uno spazio adeguato non inferiore a detto limite minimo. Secondo normativa regionale l’altezza media ponderale va verificata solo sull’intera unità immobiliare.  

Il Comune di Milano, con la CIRCOLARE N. 4/2001, anche in considerazione della circolare dell’Assessore della Sanità del 3 febbraio 1997, ha stabilito che “negli interventi di recupero abitativo dei sottotetti: 1) sia curato il rispetto per ogni singolo locale abitabile (camera soggiorno, cucina, sale da pranzo) dell’altezza ponderale minima di 2,40 m; escludendo ovviamente le parti eventuali di altezza inferiore a 1,50 m”. Questa disposizione continua a venire applicata dagli Uffici che richiedono, inoltre, l’altezza media di 2,10 m nei locali di servizio come bagni, rispostigli etc. 

La stessa legge impone poi che, ai fini del recupero dei sottotetti, debbano essere eseguite opere volte alla adeguata coibentazione della copertura. 

Alla luce del combinato disposto delle norme, pertanto, l’altezza media dei sottotetti va verificata al netto del pacchetto di coibentazione che costituisce di fatto il solaio del sottotetto. 

Tale lettura appare anche coerente con le vigenti DTU in forza delle quali costituisce altezza utile l’ “Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti”. 

Discorso differente vale invece per le controsoffittature, che non hanno alcuna specifica funzione coibente o portante.  

 

Aggiornato al 4/05/2023  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.