Passa al contenuto
  • Non sono presenti suggerimenti perché il campo di ricerca è vuoto.

28. In un bagno residenziale, se la finestra garantisce il rapporto aerante ma non quello illuminante, è ammessa l’illuminazione artificiale o è necessaria l’aerazione attivata?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

L'articolo 104 del RE prevede che " Possono usufruire dell’illuminazione artificiale ed, eventualmente, di dispositivi di convogliamento e trasporto della luce naturale, tali da garantire condizioni di comfort adeguate come definite all’Articolo 105 (Requisiti di illuminazione naturale e diretta), comma 1, i seguenti ambienti: ... i servizi igienici che dispongono di aerazione attivata".

Il successivo articolo 107 del medesimo RE, dopo avere disciplinato le modalità di aerazione dei bagni ciechi mediante sistemi di "aerazione attivata", prevede che "I locali bagno con aerazione naturale devono essere forniti di finestra apribile all'esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell'aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq. ad eccezione dei bagni di cui ai commi successivi".

Ebbene, il combinato disposto delle due norme effettivamente non prende in considerazione il caso in cui si sia in presenza di un bagno finestrato e dotato del corretto rapporto di areazione e che tale finestra non consenta di rispettare i rapporti di illuminazione.

Detto ciò, seguendo un ragionamento logico, se i rapporti illuminanti possono essere sopperiti con l'illuminazione artificiale in caso di bagni ciechi se dotati di aerazione attivata, a maggior ragione tale facoltà è possibile in caso di bagno dotato di adeguata aerazione naturale.

 

Aggiornato al 19/10/2026

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.