Risposta a cura di Gruppo di esperti
Ai fini di regolamentare l’applicazione della citata legge regionale il Consiglio Comunale ha assunto la delibera n. 29 del 23 ottobre 2017, mediante la quale ha tra l’altro previsto che, per poter recuperare un seminterrato ai fini residenziali come unità autonoma, l’altezza interna non può essere inferiore a 2,70 mt, introducendo ulteriori limitazioni anche per quanto attiene al recupero dei seminterrati ricadenti all’interno dei NAF.
Nella specie, pertanto, l’altezza interna dei locali preclude la possibilità di insediare la destinazione residenziale, ferma restando la possibilità di recuperare il seminterrato per altre funzioni urbane.
Né può soccorrere il comma 5 bis dell’articolo 24 del DPR n. 380/2001, atteso che si tratta di norma non applicabile alla fattispecie, in quanto riferita all’agibilità degli edifici già esistenti alla data di sua entrata in vigore e non legittima quindi a presentare un progetto in contrasto con le norme.
A ciò si aggiunga che il successivo comma 5-quater chiarisce che “Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste dalla legislazione vigente”.
Aggiornato al 29/10/2024
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.