Risposta a cura di Gruppo di esperti
L’articolo 30 del RE di Milano ha un contenuto differente rispetto all’articolo 52.3 della legge regionale n. 12/2005, abrogato in forza della legge regionale n. 20/2024.
Infatti, l’ex articolo 52.3 della legge regionale disciplinava i cambi d’uso effettuati nei dieci anni dall’ultimazione dei lavori solamente per quanto attiene all’aspetto squisitamente monetario e solamente per quanto riguardava gli oneri di urbanizzazione, mentre l’articolo 30 del RE riguarda l’intero contributo di costruzione, la dotazione di servizi ed anche la valutazione in ordine all’ammissibilità del cambio d’uso considerando i due interventi come fosse un intervento unico.
Detto ciò, la norma regolamentare esiste e quindi gli uffici non possono che applicarla.
Sul punto si segnala comunque che, se è vero che a livello regionale è stato abrogato il comma 3 dell’articolo 52 della lr. 12/2005, a livello statale esiste il comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 380/2001 che, seppur con riferimento alle opere o impianti non destinati a residenza, prevede che “Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione”.
Aggiornato al 09/06/2025
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.