25. Intervento di manutenzione straordinaria in appartamento al PT senza modifica del pacchetto controterra: è obbligatorio aerare il vespaio e adottare misure radon se non si interviene sull’attacco a terra?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

Nel caso descritto non pare sussistere un obbligo automatico di realizzare nuove aerazioni del vespaio.
La disciplina regionale di riferimento è l’art. 66-sexiesdecies, comma 3, della L.R. Lombardia 33/2009, introdotto dalla L.R. 3/2022, secondo cui gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. da b) a e), DPR 380/2001 devono prevedere criteri costruttivi di prevenzione del radon quando coinvolgono l’attacco a terra.
Pertanto, se la manutenzione straordinaria è limitata a modifiche interne dell’alloggio e alla posa del nuovo impianto radiante sopra il sottofondo esistente, senza demolizione o rifacimento del solaio/pacchetto controterra, del vespaio o di altre parti a contatto con il terreno, non sembra configurarsi l’obbligo specifico di aerare il vespaio esistente.
Resta necessario che la relazione tecnica motivi espressamente che l’intervento non coinvolge l’attacco a terra. Se, invece, l’opera fosse qualificabile come intervento sul pacchetto controterra, dovrebbero applicarsi le misure di prevenzione/mitigazione radon previste dalla disciplina regionale e dalle Linee guida aggiornate con D.G.R. Lombardia n. XII/5469/2025.
Aggiornato al 05/08/2026
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